08/05/2009 MF
Lo scudo si può rendere più efficace. Ecco come

Lo scudo si può rendere più efficace. Ecco come

Giusto agevolare l'azienda che rimpatria fondi per reinvestirli in Italia La ventilata ipotesi di scudo fiscale-ter rappresenta senza dubbio un'occasione molto allettante per prelevare un gettito di consistenza assai rilevante. Tuttavia, le ipotesi allo studio potrebbero risultare non solo poco appetibili per i contribuenti ma anche scarsamente produttive per il sistema complessivo, ove il provvedimento risultasse privo di principi ispiratori e fosse finalizzato unicamente al reperimento di un'alternativa al prelievo fiscale. Si tratterebbe, in questa ipotesi, di un mero condono che, nel rinnovato spirito civico, finirebbe per porsi in posizione diametralmente opposta all'attuale diffuso sentimento dei cittadini. Così, l'obiettivo dovrebbe essere sì quello di recuperare gli ingenti capitali detenuti all'estero ma, come più volte sottolineato, vincolandoli ad un reale riutilizzo nell'economia del Paese. E tale obiettivo non potrà essere efficacemente perseguito senza una differenziazione circa la natura dei fondi, il canale (imprenditoriale o personale) tramite cui sono stati spostati oppure originati all'estero, e quello tramite il quale dovrebbero essere riammessi in Italia. L'analisi relativa ai primi due aspetti non dovrebbe mostrare difficoltà insormontabili, ove i contribuenti, messi al riparo dalle relative conseguenze sul piano penale e tributario, venissero chiamati ad auto-dichiarare la natura degli investimenti detenuti all'estero (mera detenzione su conti correnti bancari, investimenti in titoli azionari o obbligazioni ecc.) e se gli stessi siano dunque detenuti a titolo personale o imprenditoriale. Quanto al terzo profilo, cioè quello del canale di reimmissione, il legislatore si trova di fronte ad un'importante sfida. Innanzitutto c'è da considerare il profilo comunitario. Vigente il principio della libertà di circolazione dei capitali, il contribuente italiano (come quello di ciascun Paese membro) dovrebbe poter essere libero di affrancare e mantenere i capitali in ciascuna delle giurisdizioni comunitarie, escludendo naturalmente Paesi, territori o status privilegiati, che finirebbero per perpetrare l'occultamento successivo, svilendo così il provvedimento a mero rango di condono. Pertanto, un sistema efficace e produttivo per il Paese non potrebbe fatalmente prescindere dalla previsione di un regime di favore successivo delle somme trasferite e reimpiegate in Italia, tale da essere competitivo con le altre giurisdizioni comunitarie a tassazione inferiore. Così, il reimpiego in ambito societario potrebbe indirizzarsi verso una detassazione, o limitata tassazione, dell'utile derivante dal reinvestimento, preferibilmente in capitale di rischio, oppure nella costruzione o nel rinnovo di beni strumentali, nella formazione o nell'assunzione di nuovo personale. Da non sottovalutare poi, la possibilità di prevedere, nel caso di detenzione all'estero di azioni di società italiane non quotate, la possibilità (o l'obbligo) di offerta delle stesse - previo affrancamento dei relativi proventi - alle società di appartenenza, a scopo di riacquisto (strumento che potrebbe determinare un certo rafforzamento patrimoniale, ancorché temporaneo, delle società domestiche). Il reimpiego in strumenti finanziari potrebbe prevedere anche la sottoscrizione di Buoni del Tesoro pluriennali, o in certificati di investimento delle imprese industriali, commerciali o finanziarie, i cui bilanci siano certificati (per legge, o volontariamente) e che diffondano con procedure semplificate, appositi prospetti dell'investimento. I soggetti incaricati della gestione degli strumenti finanziari dovrebbero accogliere nel loro portafoglio i titoli deputati al reinvestimento, senza particolari limitazioni, se non quelle previste dallo stesso legislatore. Un ragionevole periodo di lock-in dell'investimento (ad esempio da 3 a 7 anni) dovrebbe poi agevolare la localizzazione dei flussi di investimento sul territorio, prevedendo aliquote di prelievo differenziate a seconda della durata scelta per il reinvestimento stesso. (riproduzione riservata) * socio co fondatore, studio legale Nunziante Magrone

   





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