12/05/2009 Finanza e Mercati
SICUREZZA, TUTELE CON TROPPE OMBRE

SICUREZZA, TUTELE CON TROPPE OMBRE

INTERVENTO Il cosiddetto decreto «salvamanager» contro le «morti bianche» crea rischiosi dubbi sulle responsabilità Entro l'estate le Camere sono chiamate a esprimere parere su uno schema di decreto legislativo volto a integrare e correggere l'apparato normativo di tutela della sicurezza sul lavoro (ora disegnato dal D. Lgs. n. 81/2008). In questi giorni, questo schema di decreto correttivo, che ha passato il vaglio del Consiglio dei ministri lo scorso 27 marzo, è stato oggetto di un dibattito acceso e di severe critiche, passando impietosamente sotto il nome di «decreto salvamanager». Presenta, infatti, una norma finalizzata a individuare la responsabilità penale in capo a chi sia titolare di una effettiva posizione di garanzia e che sia titolare di poteri concreti, esercitati di fatto o attribuitigli da tassative disposizioni dettate dal modello organizzativo. La formulazione originariamente approvata dal Governo è inappropriata e, per certi versi, addirittura maldestra, giacché sembra derogare in senso lassista a un principio generale, dettato dall'art. 40 Codice penale («non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo»), proprio per reati come le «morti bianche» sul lavoro, contro i quali la guardia non dovrebbe essere mai abbassata. Al di là della tecnica legislativa poco felice (ammessa dallo stesso Ministro Sacconi) sembra però apprezzabile l'intento di modulare l'apparato sanzionatorio in base alle effettive funzioni di ciascun soggetto obbligato. Nell'apparato normativo oggi in vigore, la gestione della prevenzione fa capo a diversi soggetti: fra cui, oltre al datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente e gli stessi lavoratori. Diventa quindi centrale il tema della distribuzione delle responsabilità fra i soggetti, per stabilire chi debba rispondere, anche in sede penale, di violazioni e di eventuali infortuni. La questione che si pone è in termini di certezza del diritto, specie in imprese di grandi dimensioni, e a maggior ragione se multinazionali. Le domande sono due, e la risposta in entrambi i casi è, allo stato, negativa: l'attuale sistema consente di individuare a priori quali, fra i vertici aziendali, sarebbero esposti a responsabilità penale e quali ne sarebbero esonerati? Più in particolare: è efficace il modo in cui un'impresa distribuisce le responsabilità, agendo su modelli organizzativi previsti dalla legge, fatti di organigrammi, di attribuzioni di compiti, ma anche di deleghe di poteri e, quindi, dei correlativi esoneri di responsabilità? Il fatto che non si possa rispondere affermativamente a queste domande suggerisce di rivedere l'impostazione della norma. Infatti, quella in vigore alimenta, soprattutto nelle grandi aziende, una condizione di incertezza e di depotenziamento dei moduli organizzativi, pur predisposti nel rispetto della legge, che rischia di rasentare una inammissibile responsabilità penale oggettiva dei vertici aziendali, anche per fatti su cui non hanno alcun concreto controllo. È quindi importante un intervento del Governo in questa direzione, e risulta opportuno sospendere al momento i giudizi, in attesa della nuova formulazione della norma che a breve sarà sottoposta alle Camere. *Socio Studio Nunziante Magrone

   





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