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Lo scudo sosterrà i gestori della Ue. Anche i trust
Lo scudo sosterrà i gestori della Ue. Anche i trust
Lo scudo fiscale versione tre disciplina per la prima volta il principio del trasferimento obbligato degli attivi dalle giurisdizioni extra Ue a quelle collocate nello spazio economico europeo, pena il mantenimento dello status di somme irregolarmente detenute all'estero. La novità non è irrilevante dato che la conseguenza più macroscopica sarà quella di spostare masse monetarie considerevoli dalle tradizionali sedi di detenzione a quelle (più controllabili) poste in ambito comunitario. Con la conseguenza che le banche - per esempio quelle svizzere - che non abbiano stabilito uffici di gestione nei paesi comunitari, assisteranno ad un inevitabile travaso di attivi gestiti verso gli istituti operanti nello spazio economico europeo. Se il provvedimento garantisce l'anonimato e rende immune dalla dichiarazione infedele oppure omessa, e se rende il contribuente esente da conseguenze amministrative future, la differenza in termini operativi tra regolarizzazioni e rimpatri da un Paese come la Svizzera e quelli di asset provenienti da Lussemburgo può apparire di poco conto. Del resto, non è inusuale che banche con sede legale nell'Unione europea gestiscano masse monetarie e titoli in Paesi - anche non comunitari - dove sono basati loro banchieri più esperti, ma soprattutto dove le fees di gestione sono soggette a tassazione più bassa. Pertanto, almeno ai fini della futura economicità domestica delle somme regolarizzate o rimpatriate, non si apprezzano differenze di rilievo tra Paesi extra Ue e Paesi membri dell'Ue, Se non quella dell'incremento degli attivi volatili nel territorio comunitario. D'altra parte, i trasferimenti «estero su estero» finalizzati alla regolarizzazione delle somme detenute al di fuori dell'Ue daranno certamente luogo a costi aggiuntivi dovuti alle procedure di chiusura e riapertura dei dossier di gestione (costi amministrativi, ma teoricamente anche commissioni di uscita e di ingresso che, peraltro, in termini di competitività le banche riceventi verosimilmente non applicheranno). Quanto alla «blindatura» delle somme regolarizzate o rimpatriate anche per motivi non fiscali, un'altra prevedibile conseguenza sarà il proliferare di trust di gestione interni o all'estero, dato che, una volta individuate come scudabili le relative somme, lo strumento del trust consentirà di metterle al riparo da azioni esecutive di terzi, naturalmente nelle ipotesi in cui il trust provochi lo spossessamento della titolarità degli asset e, al limite, mantenga il beneficio dei frutti. (riproduzione riservata) * partner, studio legale Nunziante Magrone
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